La Corte Internazionale di Giustizia abbatte il muro

La sentenza emessa dalla Corte Internazionale di Giustizia dell’ONU il 9 luglio 2004 è un evento storico del quale bisogna capire l’importanza.

Il conflitto israeliano Palestinese, com’è noto, è il conflitto internazionale che più profondamente ha intersecato la responsabilità della Comunità internazionale attraverso l’Organizzazione delle Nazioni Unite.

A cominciare dall’ormai lontano 1947, quando l’Assemblea Generale, con la Risoluzione n. 181 del 29 novembre, decretò la divisione della Palestina soggetta al Mandato Britannico in due Stati, prevedendo uno status speciale per la città di Gerusalemme.

Da allora le Nazioni Unite sono intervenute in tutte le maniere possibili per fermare gli eserciti, restaurare i diritti violati, arginare la violenza, dare una prospettiva ai profughi, tracciare un quadro di regole condivise dalla Comunità internazionale e indicare una prospettiva per la costruzione di una soluzione pacifica e definitiva del conflitto, impegnando tutte le loro risorse.

L’Assemblea Generale ed il Consiglio di Sicurezza hanno esaminato tutti gli aspetti del conflitto. In particolare quest’ultimo ha pronunziato numerose ed importanti Risoluzioni, come la Risoluzione n. 242 del 22 novembre 1967 e la Risoluzione n. 338 del 22 ottobre 1973, che ancora oggi costituiscono i capisaldi, la via maestra per ogni possibile percorso di pace. L’ultima risorsa del sistema della Nazioni Unite che non era ancora entrata in gioco, la più preziosa, è la Corte Internazionale di Giustizia. A questa si è, infine, rivolta l’Assemblea Generale, chiedendo un “parere consultivo”, ai sensi dell’art. 96 della Carta delle Nazioni Unite. Il fatto che la sentenza emessa dalla Corte dell’Aja non sia “vincolante” per le parti non deve trarre in inganno in ordine alla sua importanza. Le parole della Corte sono parole pesanti, definitive, perché la Corte è la bocca del diritto internazionale.

Essa ci dice cosa è legale e cosa è illegale nell’ordinamento internazionale, in altre parole qual è il diritto, quale diritto è applicabile in una determinata fattispecie.

Ma vediamo, nel dettaglio, cosa la Corte ci fa sapere.

Il primo punto è che la Corte è competente a conoscere il conflitto ed a giudicare la questione sollevata dall’Assemblea Generale dell’ONU. Può sembrare banale, ma non lo è affatto se si pensa che un gran numero di Stati, ivi compresi gli Stati Uniti e gli Stati dell’Unione Europea, hanno chiesto alla Corte di non pronunziarsi, di tacere.

Ed invece la Corte ha deciso di non tacere, respingendo la tesi della “political question” e riconoscendo che il conflitto deve essere regolato (e giudicato) dal diritto internazionale.

Andando in controtendenza rispetto agli assetti del potere, la Corte, in sostanza, ci dice che gli attori politici che guidano gli Stati non sono onnipotenti, che il potere politico deve rispettare delle regole, dei principi, dei valori che l’umanità faticosamente si è data, nel suo cammino storico, per assicurare la convivenza pacifica dei popoli ed il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo.

Quindi la Corte esamina lo stato giuridico dei territori occupati. Essa ribadisce che tutti i territori che si trovano al di là della linea verde (la linea di armistizio del 1949), ivi compresa la zona Est di Gerusalemme, sono territori occupati a seguito di un conflitto bellico e che Israele è una Potenza occupante, come tale vincolata, nell’amministrazione dei territori occupati, al rispetto delle obbligazioni derivanti dal diritto dei conflitti armati.

Si tratta di posizioni già espresse con chiarezza in numerose Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza (a cominciare dalla 465 del 1° marzo 1980) e dell’Assemblea Generale dell’ONU (da ultimo con la Risoluzione A/ES-10/L.15 approvata il 21 ottobre 2003). Non si tratta tuttavia di una pronunzia superflua. Con la propria statuizione, la Corte “certifica” lo status giuridico dei territori, pronunziando delle parole “definitive”, che mettono fine ad ogni possibile querelle politica ed impediscono che le istituzioni internazionali possano in futuro “revisionare” questi concetti, accettando che Israele possa annettersi parte dei territori occupati, modificando unilateralmente i propri confini.

Due sono le conseguenze fondamentali che emergono dal riconoscimento dello statuto giuridico dei territori occupati.

La prima è che il popolo palestinese è titolare di un diritto all’autodeterminazione, che deve essere attuato – ovviamente – con mezzi pacifici, ma non deve essere pregiudicato con modifiche del territorio e della sua composizione demografica, realizzate attraverso la politica dei “fatti compiuti”.

La seconda è che, nell’amministrazione dei territori occupati, la Potenza occupante deve rispettare i principi consuetudinari del diritto umanitario e le Convenzioni internazionali, ivi compresa la IV Convenzione di Ginevra, che Israele si rifiuta di riconoscere in quanto tale Convenzione contiene una norma che esplicitamente vieta alla Potenza occupante di trasferire una parte della propria popolazione nei territori occupati (art. 49).

La Corte quindi riconosce che gli insediamenti dei coloni nei territori occupati sono illegali in quanto costituiscono una “flagrante violazione” della IV Convenzione di Ginevra.

Dopo aver così delineato il quadro giuridico, la Corte passa ad esaminare la questione se la costruzione del muro sia contraria al diritto internazionale.

A questo riguardo la Corte osserva che il tracciato del muro include circa l’80% delle colonie installate da Israele nei territori occupati, realizzando in questo modo una “annessione di fatto” ad Israele di una parte dei territori occupati: in questo modo resterebbe seriamente pregiudicato il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione.

Per questo il tracciato del muro costituisce una grave violazione dell’obbligo di Israele di rispettare il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese e del divieto di annessione di territori con la forza.

Sotto un altro profilo, il tracciato del muro, per le conseguenze negative che comporta sui diritti della popolazione palestinese, in termini di libertà di circolazione, accesso alla cure mediche, all’istruzione, al lavoro e di tutela della proprietà, appare incompatibile con le obbligazioni in tema di tutela dei diritti umani che gravano su Israele, sia in virtù del diritto bellico umanitario, sia in virtù della Convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo, a cui Israele ha aderito (come i due Patti dell’ONU del 66 e la Convenzione sui diritti del fanciullo).

E’ interessante notare come sotto questo aspetto, la critica che la Corte dell’Aja fa alla legalità del muro si avvicina molto alle considerazioni svolte dalla Corte Suprema israeliana che ha dichiarato l’illegalità di gran parte del percorso del muro, oggetto di contestazione, con una coraggiosa sentenza emessa lo scorso 30 giugno.

Una volta chiarito, attraverso questa strada, che la costruzione del muro è contraria al diritto internazionale, la Corte affronta il problema della conseguenze, cioè delle obbligazioni che incombono sulle parti e sulla Comunità internazionale nel suo complesso, in ragione di tale illecito. La prima conseguenza riguarda le parti direttamente interessate: Israele e i palestinesi, la seconda riguarda gli altri Stati, la terza riguarda l’ONU.

Sotto il primo profilo la Corte statuisce che Israele ha il dovere di arrestare la costruzione del muro e di smantellare la parte già costruita. I palestinesi hanno diritto di vedersi retrocessi i beni espropriati e di essere risarciti del danno subito.

Sotto il secondo profilo, quella che viene in considerazione è la responsabilità degli altri Stati. Poiché il diritto internazionale è vincolante per tutti, anche gli Stati terzi hanno delle obbligazioni, in particolare non devono riconoscere l’illegale situazione risultante dalla costruzione del muro e non devono aiutare Israele a mantenere in essere tale situazione. In questo contesto una obbligazione rafforzata grava sui Paesi che hanno firmato la IV Convenzione di Ginevra di adoperarsi per ottenere che Israele rispetti le obbligazioni nascenti da tale Convenzione.

Sotto il terzo profilo le Nazioni Unite, ed in particolare l’Assemblea Generale ed il Consiglio di Sicurezza hanno il dovere di prendere ulteriori misure per porre fine a tale illegale situazione.

Le parole della Corte dell’Aja mettono in mora la Comunità internazionale e ripropongono lo scandalo di un diritto calpestato (con gravi sofferenze di tutti), di una giustizia inattuata.

Se è vero che non esistono strutture o istituzioni che possano assicurare il rispetto del diritto internazionale violato, è anche vero che una garanzia c’è, una garanzia che può essere fragile, inconsistente, ma a volte può rivelarsi pesante come un macigno: l’orientamento dell’opinione pubblica internazionale.

Le parole che la Corte di Giustizia ha pronunziato sono importanti perché forniscono un’arma alla opinione pubblica internazionale per orientare le scelte degli Stati e giudicare i comportamenti delle élites dirigenti, sono parole che possono far crollare i muri.

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Autore: Domenico Gallo

Nato ad Avellino l'1/1/1952, nel giugno del 1974 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università di Napoli. Entrato in magistratura nel 1977, ha prestato servizio presso la Pretura di Milano, il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, la Pretura di Pescia e quella di Pistoia. Eletto Senatore nel 1994, ha svolto le funzioni di Segretario della Commissione Difesa nell'arco della XII legislatura, interessandosi anche di affari esteri, in particolare, del conflitto nella ex Jugoslavia. Al termine della legislatura, nel 1996 è rientrato in magistratura, assumendo le funzioni di magistrato civile presso il Tribunale di Roma. Dal 2007 al dicembre 2021 è stato in servizio presso la Corte di Cassazione con funzioni di Consigliere e poi di Presidente di Sezione. E’ stato attivo nel Comitato per il No alla riforma costituzionale Boschi/Renzi. Collabora con quotidiani e riviste ed è autore o coautore di alcuni libri, fra i quali Millenovecentonovantacinque – Cronache da Palazzo Madama ed oltre (Edizioni Associate, 1999), Salviamo la Costituzione (Chimienti, 2006), La dittatura della maggioranza (Chimienti, 2008), Da Sudditi a cittadini – il percorso della democrazia (Edizioni Gruppo Abele, 2013), 26 Madonne nere (Edizioni Delta Tre, 2019), il Mondo che verrà (edizioni Delta Tre, 2022)

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