Prove tecniche di regime

Il processo politico verso l’instaurazione di una dittatura della maggioranza, iniziato con l’avvento della nuova maggioranza politica uscita dalle elezioni del 2008, ha subito una drammatica accelerazione nella settimana che va dal 5 al 10 febbraio. Si è iniziato con l’attacco più grave alla prima parte della Costituzione che sia mai avvenuto dal 1948 ed appena la manovra è riuscita si è passati immediatamente ad assestare un colpo di maglio ai principi fondamentali che reggono l’ordinamento democratico: la divisione dei poteri e la laicità dello Stato.

Ma andiamo per ordine. Con l’approvazione in Senato, il 5 febbraio scorso del disegno di legge governativo che rientra nella seconda parte del c.d. “pacchetto sicurezza” sono state introdotte misure persecutorie nei confronti dei gruppi sociali più deboli (immigrati, Rom, senza casa), contrabbandate come misure volte ad accrescere la sicurezza collettiva, che nel nostro paese non si vedevano dai tempi delle leggi razziali. Anzi sepolti sotto una valanga di norme spazzatura sono stati riesumati – nel silenzio tombale della generalità dei media, salvo un grido d’allarme sollevato da Famiglia Cristiana – due specifici istituti previsti dalle leggi razziali del 38, cambiando soltanto l’oggetto della discriminazione. Si tratta del divieto dei matrimoni misti e del Registro degli indesiderabili.

Con l’art. 1 del Regio decreto legge del 17 novembre 1938 (provvedimenti per la difesa della razza italiana) fu sancito il divieto dei matrimoni misti. (“il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito”).

Adesso è tornato lo stesso divieto, introdotto in forme mascherate attraverso l’impossibilità giuridica per gli stranieri, che non siano titolari di un valido permesso di soggiorno, di contrarre matrimonio. In questo modo traverso è stato riesumato il divieto dei matrimoni misti (fra cittadini italiani e cittadini extracomunitari in condizione di irregolarità amministrativa).

Nel luglio del 1938 fu istituita presso il Ministero dell’Interno la Direzione generale per la Demografia e la Razza (Demorazza), con il compito di provvedere al censimento della popolazione ebraica presente in Italia, e quindi di mantenere ed aggiornare il registro degli ebrei.

Col pacchetto sicurezza è ritornato lo stesso istituto, rivolto ad una speciale categoria di soggetti indesiderabili, infatti l’art. 44 del disegno di legge prevede l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di un registro dei senza casa.

Ma a cosa serve un registro dei clochard? La storia ci insegna che il registro degli ebrei fu molto utile alla SS, che trovarono gli elenchi già pronti. Forse un domani il registro dei clochard potrebbe tornare utile alle ronde che la stesso provvedimento di legge istituisce (art. 46) per contribuire al presidio del territorio. Del resto l’istituzione delle ronde assomiglia molto ad un altro istituto della legislazione fascista col quale fu legalizzato lo squadrismo: l’istituzione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, attuata con il decreto legge n. 31 del 14 gennaio 1923.

Tuttavia la fantasia dei legislatori leghisti del nostro tempo si è spinta anche oltre gli istituti previsti dalle leggi razziali, introducendo ulteriori misure discriminatorie di cui non vi era traccia nella legislazione razziale. Con la nuova legislazione gli appartenenti alla razza degli immigrati extracomunitari, non dotati di titolo di soggiorno, non possono compiere atti di stato civile. Questo significa che una donna che partorisce, non potrà riconoscere il proprio figlio naturale, che nascerà come figlio di nessuno, e quindi verrà tolto alla madre naturale ed affidato ad un istituto. Inoltre con l’abolizione del divieto di segnalazione, la popolazione degli immigrati in condizione amministrativa irregolare (e si tratta di centinaia di migliaia di persone) viene di fatto privata dell’accesso agli ospedali ed ai trattamenti sanitari basilari.

Potrebbe sembrare un paradosso ( ma non lo è) il fatto che proprio mentre si escludevano i vivi dall’accesso alle cure mediche, contemporaneamente il Consiglio dei Ministri deliberava, il 6 febbraio, un “decreto legge” per impedire ai morenti di morire con dignità, condannandoli a subire trattamenti sanitari irrinunciabili.

In realtà non c’è soluzione di continuità – in senso politico – fra le misure persecutorie del pacchetto sicurezza e l’affondo istituzionale praticato con la strumentalizzazione del corpo e della sofferenza della povera Eluana Englaro.
Il primo provvedimento mirava a fare una breccia del principio portante della I parte della Costituzione: l’eguaglianza, reintroducendo nel nostro ordinamento una congerie di misure che producono discriminazione, rompono l’universalità dei diritti e creano degli status differenziati nel godimento dei diritti, cancellandone il fondamento di inviolabilità. Il secondo provvedimento mirava a demolire le colonne portanti della II parte della Costituzione, vale a dire ad immutare l’ordinamento democratico, realizzando nella costituzione materiale, per fatto compiuto, quelle riforme della forma di Governo che il referendum del giugno 2006 aveva affossato, cancellando la riforma costituzionale voluta dalla “casa della libertà”.

Non era mai accaduto nella esperienza costituzionale della Repubblica italiana, che un Governo deliberasse un “decreto legge”, ingiungendo pubblicamente al Capo dello Stato di emanarlo e sottoponendolo ad un ricatto morale di una violenza inaudita: o firmi o sei un assassino.

Da un punto di vista meramente giuridico è la prima volta che si verifica un fatto concreto che potrebbe essere inquadrato in quella fattispecie astratta che il codice penale definisce come “offesa alla libertà del Presidente della Repubblica” (art. 277 c.p.).

Tuttavia, non essendo punibili gli autori, senza l’autorizzazione del Parlamento, il richiamo alla norma penale costituisce solo un parametro per valutare il carattere manifestamente eversivo dell’aggressione portata ai poteri di garanzia del Capo dello Stato.

Nella riforma costituzionale del 2005, non a caso il Capo dello Stato veniva spogliato dei suoi poteri di garanzia, messo in mutande, secondo una colorita espressione di Oscar Luigi Scalfaro, ed i suoi poteri (scioglimento delle Camere, emanazione di decreti legge, etc) venivano concentrati nella mani del Capo politico, che da Presidente del Consiglio si trasformava in Primo Ministro, come era già avvenuto, nella Storia d’Italia al cav. Benito Mussolini, con la legge 24/12/1925 n. 2263, con la quale fu modificato lo Statuto Albertino.

Tuttavia lo “strappo istituzionale” compiuto con la pantomima del “decreto legge” dettato al Capo dello Stato, e poi con la requisizione del Parlamento per aggirare lo stop del Colle, realizzava, per via di fatto, una riforma costituzionale molto più incisiva di quella fatta approvare alla Camere nel 2005.

La portata simbolica (e pratica) di tale strappo è enorme. Infatti con un unico atto, il Capo politico, esercitante le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, concentrava nelle sua mani i Poteri di controllo sull’emanazione dei decreti legge, sottratti al Capo dello Stato, si attribuiva il potere d’eccezione di annullare sentenze della Cassazione passate in giudicato, e quindi di ricondurre la giurisdizione nel suo alveo, ed infine demoliva il principio portante della laicità dello Stato.

Infatti dal punto di vista dei contenuti il decreto legge Englaro (nonché l’attuale disegno di legge in discussione in Parlamento), è una inconcepibile normativa “contra personam”, volta ad annullare l’irriducibile alterità della persona umana, derivante dal principio personalistico, che costituisce il caposaldo della laicità dello Stato. Questa normativa, imbracciando il fucile dell’integralismo religioso, reintroduce una sorta di “Stato etico”, cioè una situazione in cui l’ordinamento, in nome di una superiore concezione etica, si attribuisce la facoltà di violare i diritti fondamentali della persona, che viene strumentalizzata ed asservita ad una concezione dominante. In questo modo si realizza una rivoluzione copernicana volta ad annullare le conquiste dal costituzionalismo moderno, che aveva posto l’uomo e la donna (cioè la persona) a fondamento del diritto.

Questo strappo, per ora non è riuscito, in quanto arginato dalla reazione del Capo dello Stato e dalle vicende naturali che hanno sottratto il corpo della povera Eluana allo sciacallaggio politico della macchina del regime.

Lo sfondamento è solo rimandato: rimane solo da chiedersi se le forze democratiche usciranno dal letargo: se non ora quando?

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1 Cfr Autori vari, La Dittatura della Maggioranza, Chimienti Editore, Taranto, 2008

Autore: Domenico Gallo

Nato ad Avellino l'1/1/1952, nel giugno del 1974 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università di Napoli. Entrato in magistratura nel 1977, ha prestato servizio presso la Pretura di Milano, il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, la Pretura di Pescia e quella di Pistoia. Eletto Senatore nel 1994, ha svolto le funzioni di Segretario della Commissione Difesa nell'arco della XII legislatura, interessandosi anche di affari esteri, in particolare, del conflitto nella ex Jugoslavia. Al termine della legislatura, nel 1996 è rientrato in magistratura, assumendo le funzioni di magistrato civile presso il Tribunale di Roma. Dal 2007 al dicembre 2021 è stato in servizio presso la Corte di Cassazione con funzioni di Consigliere e poi di Presidente di Sezione. E’ stato attivo nel Comitato per il No alla riforma costituzionale Boschi/Renzi. Collabora con quotidiani e riviste ed è autore o coautore di alcuni libri, fra i quali Millenovecentonovantacinque – Cronache da Palazzo Madama ed oltre (Edizioni Associate, 1999), Salviamo la Costituzione (Chimienti, 2006), La dittatura della maggioranza (Chimienti, 2008), Da Sudditi a cittadini – il percorso della democrazia (Edizioni Gruppo Abele, 2013), 26 Madonne nere (Edizioni Delta Tre, 2019), il Mondo che verrà (edizioni Delta Tre, 2022)

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