Guerra e caccia ai ricercati: quel mazzo di carte è truccato

All’indomani del discorso del 1 maggio, con il quale Bush ha annunziato che le operazioni militari in Irak si sono concluse, anche se la guerra (contro il terrorismo) continua, l’unica cosa certa è che l’aggressione angloamericana non è terminata, anzi prosegue attraverso l’occupazione militare.
Secondo il diritto internazionale, infatti, costituisce aggressione:
“l’invasione o l’attacco del territorio di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato, o qualsiasi occupazione militare, anche temporanea, derivante da tale invasione o da tale attacco..” (cfr la definizione dell’Aggressione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione n. 3314 del 14 dicembre 1974).
Con l’occupazione prosegue senza sosta la caccia dell’esercito americano ai leaders politici e militari del regime irakeno, iscritti nel mazzo di carte dei ricercati. Le cronache ci danno conto dell’arresto del numero 16, del numero 41 e del numero 42 della lista, mentre Pierre-Richard Prosper, ambasciatore statunitense per i crimini di guerra (altrui) ha comunicato che i responsabili di crimini di guerra, correlati al conflitto appena concluso, saranno giudicati dalla giustizia americana.
I presunti crimini di guerra commessi dalle forze armate irachene durante il conflitto si riducono, in realtà, a ben poca cosa. In sostanza gli “specialisti legali” della forze armate americane contestano agli iracheni di aver trasmesso le immagini dei prigionieri americani, costretti a subire la “tortura” di una intervista televisiva, nonché isolati episodi di combattimento in cui pattuglie irachene avrebbero violato il c.d. “divieto della perfidia”, utilizzando abusivamente la bandiera bianca o mascherandosi dietro abiti civili.
E’ principio del diritto bellico che ogni belligerante può processare i membri delle forze armate nemiche, in proprio potere, che abbiano commesso degli atti considerati punibili anche qualora fossero stati commessi dai membri delle proprie forze armate.
E’ evidente, pertanto, che non vi è nessun rapporto fra le ipotetiche infrazioni del diritto bellico commesse, durante il conflitto, da qualche reparto iracheno, rispetto alle quali sussiste il potere di punire da parte dello Stato belligerante, con la lista dei dignitari del regime ricercati dalle forze armate dell’alleanza.
Una volta chiarita questa circostanza, resta da capire se la Potenza occupante può procedere all’arresto della nomenclatura politica dello Stato occupato, quale sia lo status rivestito da queste persone e se possano essere sottoposte a processo.
Una prima osservazione da fare è che Saddam Hussein e Tarek Aziz non possono invocare la tradizionale immunità che il diritto internazionale riconosce ai Capi di Stato e ai ministri degli esteri, proprio perché, attraverso l’aggressione e l’occupazione militare (anche se si tratta di fatti illegittimi) lo Stato iracheno è stato estinto per debellazione, tanto che il problema attuale è quello di creare le condizioni perché il popolo iracheno possa esercitare, ex novo, il proprio diritto all’autodeterminazione.
Tutti i membri della lista, pertanto, devono essere considerati e rivestono lo status di persone civili che si trovano in un territorio occupato da una Potenza belligerante.
Come tali essi sono sottoposti alle tutele che la IV Convenzione di Ginevra del 1949 prescrive, in via generale, per le popolazioni dei territori occupati.
Nessun dubbio può sorgere sull’applicabilità della IV Convenzione, sia perchè la medesima è stata ratificata tanto dagli Stati Uniti quanto dall’Irak, sia perché l’applicazione della IV Convenzione è stata invocata dal Consiglio di Sicurezza che, con la Risoluzione n. 1472 (emessa il 28 marzo 2003), ha prescritto alla Potenza occupante di adempiere alle obbligazioni nascenti da tale Convenzione.
In effetti la Convenzione consente alla Potenza occupante di sottoporre le persone reputate pericolose a misure restrittive, che consistono nell’assegnazione di una residenza obbligata o nell’internamento. E’ ammissibile pertanto che le forze armate dell’occupante ricerchino delle persone per procedere al loro internamento. Si deve escludere, però, che gli Stati Uniti possano processare i dirigenti iracheni per i crimini del regime.
Alla luce della IV Convenzione, “le persone protette non potranno essere arrestate, perseguite o condannate dalla Potenza occupante per atti commessi o per opinioni espresse prima dell’occupazione, con riserva delle infrazioni delle leggi o delle usanze di guerra.” (art. 70).
Gli Stati Uniti, pertanto, non possono processare i ricercati, neppure se inventassero un nuovo Tribunale di Norimberga. Peraltro ciò è stato reso giuridicamente impossibile proprio dalla IV Convenzione di Ginevra.
Neppure possono battere la via del Tribunale ad hoc delle Nazioni Unite, che venga creato dal Consiglio di Sicurezza, sulla base del precedente del Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia e nel Rwanda. Infatti un tale Tribunale inevitabilmente sarebbe investito del mandato di prendere conoscenza di tutti i crimini commessi nella regione e quindi si ritorcerebbe contro di loro. E allora che fine faranno i ricercati dopo l’arresto?
Siamo curiosi di saperlo.

Autore: Domenico Gallo

Nato ad Avellino l'1/1/1952, nel giugno del 1974 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università di Napoli. Entrato in magistratura nel 1977, ha prestato servizio presso la Pretura di Milano, il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, la Pretura di Pescia e quella di Pistoia. Eletto Senatore nel 1994, ha svolto le funzioni di Segretario della Commissione Difesa nell'arco della XII legislatura, interessandosi anche di affari esteri, in particolare, del conflitto nella ex Jugoslavia. Al termine della legislatura, nel 1996 è rientrato in magistratura, assumendo le funzioni di magistrato civile presso il Tribunale di Roma. Dal 2007 al dicembre 2021 è stato in servizio presso la Corte di Cassazione con funzioni di Consigliere e poi di Presidente di Sezione. E’ stato attivo nel Comitato per il No alla riforma costituzionale Boschi/Renzi. Collabora con quotidiani e riviste ed è autore o coautore di alcuni libri, fra i quali Millenovecentonovantacinque – Cronache da Palazzo Madama ed oltre (Edizioni Associate, 1999), Salviamo la Costituzione (Chimienti, 2006), La dittatura della maggioranza (Chimienti, 2008), Da Sudditi a cittadini – il percorso della democrazia (Edizioni Gruppo Abele, 2013), 26 Madonne nere (Edizioni Delta Tre, 2019), il Mondo che verrà (edizioni Delta Tre, 2022)

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