Con la scontata approvazione, il 22 luglio, da parte del Senato si è conclusa la prima parte del percorso parlamentare del disegno di riforma costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” proposto dal Governo Meloni e divulgato all’opinione pubblica come “riforma della Giustizia” o separazione delle carriere”. A questo punto, a meno di improbabili ripensamenti o di crisi di governo, dobbiamo considerare consolidato il testo approvato dal Senato e prevedere che il secondo passaggio alla Camera e al Senato concluderà l’iter della riforma nel giro di qualche mese. Di conseguenza dobbiamo prepararci al referendum che dovrebbe svolgersi nella primavera del 2026.Non era mai accaduto nella storia parlamentare che una riforma della Costituzione venisse approvata nel testo proposto dal Governo senza che venisse consentito al Parlamento di approvare un solo emendamento. Un testo governativo immodificabile dal Parlamento per una riforma da approvare a passo di carica, che – evidentemente – costituisce una priorità politica assoluta per questa maggioranza.
La prima operazione da compiere è fare pulizia delle parole e dei concetti falsi e ingannevoli. Innanzitutto bisogna spiegare che quella in discussione non è una riforma della giustizia. La riforma Nordio non ha nulla a che vedere con le questioni attinenti al funzionamento del servizio giustizia, non interviene sulla durata dei processi, sulle dotazioni amministrative degli uffici giudiziari, sull’edilizia, sul potenziamento dei riti alternativi, sulle carenze di personale. Non è insomma una riforma volta a migliorare la qualità del servizio giustizia a tutela dei diritti dei cittadini. Ugualmente falsa e ingannevole è la denominazione della riforma come “separazione delle carriere”. In questo caso si tratta di una vera e propria truffa delle etichette. La separazione delle carriere è stata portata a termine, a Costituzione invariata, con la riforma Cartabia (art. 12 della legge n. 71/2022), che ha definitivamente separato i percorsi professionali dei magistrati inquirenti e giudicanti. L’oggetto della riforma non è la separazione delle carriere ma la riscrittura del titolo IV della Costituzione all’unico scopo di restringere o abbattere le garanzie di indipendenza dell’esercizio della giurisdizione. In sostanza, quella di Nordio-Meloni è una riforma dell’indipendenza del potere giudiziario.
Il titolo IV della Costituzione sull’ordinamento giurisdizionale definisce in modo molto più organico e completo che in altre costituzioni moderne il principio della separazione dei poteri, creando uno zoccolo duro di pluralismo istituzionale che non può essere superato. Nel disegno costituzionale, l’indipendenza della magistratura da ogni altro potere, viene assicurata dall’autogoverno, attribuito a un organo di rilievo costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura, al quale spettano: «le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati» (art. 107). «Il Consiglio superiore è presieduto dal Presidente della Repubblica, ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» (art. 104). Il titolo IV cella Carta ha operato una netta cesura rispetto al vecchio ordinamento monarchico-liberale nel quale le scarse garanzie di indipendenza dei giudici e la soggezione dei pubblici ministeri al potere politico avevano impedito che la magistratura potesse esercitare resistenza all’avvento della dittatura fascista. Le norme che garantiscono l’indipendenza del giudiziario (titolo IV) e quelle che assoggettano l’esercizio dei poteri al controllo di costituzionalità (titolo VI) incarnano le garanzie antitotalitarie della Costituzione. Non a caso ci furono delle resistenze a dare attuazione alla disciplina costituzionale della magistratura: il Consiglio Superiore fu istituito solo dieci anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione, in virtù della legge 24 marzo 1958 n. 195, e cominciò a operare nel 1959 (entro una camicia di forza che ne pregiudicava fortemente le funzioni).
Nel corso del tempo, con la crescita dell’indipendenza reale della magistratura, favorita dal dibattito culturale in seno all’associazionismo di giudici e pubblici ministeri, è aumentata la capacità di controllo giudiziario dei fenomeni degenerativi. Ciò ha consentito di sventare le varie minacce che hanno attraversato le istituzioni dagli anni Sessanta agli anni Ottanta del secolo scorso. A cominciare da quel “tintinnar di sciabole” cui fece cenno il leader socialista Pietro Nenni in occasione della formazione del secondo governo Moro del 23 luglio 1964, per passare poi alla stagione della strategia della tensione dove, con grande difficoltà, le indagini della magistratura hanno scoperchiato il vaso di Pandora delle deviazioni istituzionali dei servizi segreti, fino alle parole finali dell’ultima sentenza della Corte d’assise di Bologna (6 aprile 2022) che ha fatto luce sui mandanti, annidati anche nelle istituzioni, della strage del 2 agosto 1980. La stagione di “mani pulite” ha confermato la capacità dell’autorità giudiziaria di estendere il controllo di legalità anche in quei santuari del potere politico rimasti per lungo tempo inviolabili.
Il ruolo del Consiglio Superiore, in quanto garante dell’indipendenza della magistratura, è stato oggetto di violenti conflitti politici. Clamoroso fu il conflitto con il presidente della Repubblica Francesco Cossiga, che arrivò al punto di minacciare l’intervento dei carabinieri per impedire che il plenum del Consiglio trattasse degli argomenti che lui aveva vietato. In un’intervista nel 1991 Cossiga dichiarò: «Feci schierare un battaglione mobile di carabinieri in assetto antisommossa, al comando di un generale di brigata». Ma l’esigenza di rendere l’esercizio della giurisdizione subordinato all’indirizzo politico era già emersa già nel 1981 con la scoperta del “Piano di rinascita democratica” di Licio Gelli. Si trattava di un progetto che mirava a spegnere la democrazia italiana attraverso un’azione riservata che, pur escludendo il ricorso a un colpo di Stato di tipo greco, mirava a sovvertire le istituzioni democratiche. Per l’ordinamento della magistratura era prevista una riforma particolarmente “moderna” articolata su una serie di passi finalizzati a ricondurre l’esercizio della giurisdizione sotto il controllo del potere politico, eliminando lo scandalo del “potere diviso” postulato dalla Costituzione repubblicana. Attraverso una riforma della Costituzione, il Piano di rinascita democratica prevedeva la separazione delle carriere di magistrati giudicanti e magistrati inquirenti, la sottoposizione di questi ultimi al controllo del ministro della giustizia e la neutralizzazione dell’autogoverno dei magistrati, mediante la sottoposizione del Consiglio superiore della magistratura al controllo del Parlamento. In attesa delle modifiche costituzionali il piano suggeriva di intervenire con urgenza per introdurre la responsabilità civile (per colpa) dei magistrati, il divieto di nominare sulla stampa i magistrati comunque investiti di procedimenti giudiziari e gli esami psicoattitudinali per l’accesso alla carriera. La profezia nera di Licio Gelli non è mai tramontata: come un fiume carsico è affiorata più volta in diversi contesti politici e adesso ha trovato piena soddisfazione con la riforma costituzionale Nordio/Meloni.
L’insofferenza di questo potere politico verso il controllo di legalità esercitato da una magistratura indipendente, resa plasticamente evidente dalla valanga di insulti e minacce ai giudici e pubblici ministeri vomitate dai vertici politici ogni volta che vengono adottati provvedimenti sgraditi, è il movente di questo attacco alla giurisdizione: la riforma dell’assetto costituzionale della magistratura è la soluzione. Poiché il Consiglio superiore è la bestia nera, la riforma lo depotenzia dividendolo in tre parti, un Consiglio per i magistrati del pubblico ministero, uno per i magistrati giudicanti e uno, denominato Alta Corte disciplinare, competente per i provvedimenti disciplinari. Non basta la divisione in tre parti. La funzione di questi tre organi viene ulteriormente svilita cancellando la rappresentanza del corpo dei magistrati dagli organi di “autogoverno”, attraverso l’introduzione del criterio del sorteggio secco dei componenti togati. In definitiva la rottura del modello costituzionale dell’unicità della magistratura e l’invenzione di tre organi composti da membri sorteggiati, cancella l’autogoverno e rende oscura e non trasparente l’attività di gestione della magistratura. Si creano così le condizioni per un impoverimento culturale e ideale del corpo dei magistrati, che diventeranno sempre più “funzionari” ministeriali e sempre meno garanti di ultima istanza dei diritti inviolabili dei cittadini.
Dietro questo progetto di riforma vi è la palese ispirazione ad abbattere il livello di indipendenza reale della magistratura per porre rimedio allo “scandalo del potere diviso”. Sbarazzarsi dei poteri di controllo è il passaggio obbligato per la trasformazione di un ordinamento democratico in una democrazia illiberale sul modello ungherese o turco. Di qui l’importanza della mobilitazione per impedire la svolta autoritaria in itinere e per cancellare la riforma Nordio/Meloni, quando interverrà, con il referendum costituzionale.
(una versione di questo articolo è stata pubblicata sul Fatto Quotidiano del 30 luglio con il titolo: Giustizia: prepararsi al referendum)
Il referendum dovrà avere un taglio politico non giuridico. Il governo illiberale di destra razzista vuole cancellare gli organismi democratici previsti dalla Costituzione repubblicana e da tutti i sistemi democratici.