Giustizia per Nicola Calipari

“Incriminare qualcuno per omicidio in Vietnam è come fare una multa per eccesso di velocità ad Indianapolis.” Così si esprimeva il capitano Willard (alias Martin Sheen) in Apocalipse now a proposito dell’accusa sollevata dai comandi militari americani contro il maggiore Kurtz.

La citazione si attaglia perfettamente anche al far west iracheno dove le pattuglie americane sparano contro chiunque, naturalmente nel rispetto delle “regole d’ingaggio” e senza discriminazioni di sesso, di religione o di nazionalità, In questa situazione, che qualcuno venga incriminato per omicidio e tentato omicidio plurimo può apparire altrettanto pazzesco quanto l’incriminazione del mitico maggiore Kurtz .

Naturalmente le autorità americane hanno avviato un’inchiesta dalla quale emergerà che i militari di pattuglia hanno aperto il fuoco per errore contro l’autovettura dell’ambasciata italiana, non essendo possibile che venga – ufficialmente – riconosciuta la tesi dell’agguato premeditato. E’ molto difficile che all’inchiesta faccia seguito una incriminazione dinanzi alle Corti marziali americane, ma se ciò dovesse accadere, in applicazione del paradosso del capitano Willard, possiamo stare certi che i militari della pattuglia che ha aperto il fuoco, non correranno grandi rischi, come insegna il precedente del Cermis. Parimenti è da escludere che possano essere coinvolti nei procedimenti giudiziari i comandi militari, responsabili delle “regole d’ingaggio”, come insegna il precedente dei processi per le torture di Abu Graib, dove il militare più alto in grado era un sergente.

Tuttavia, è innegabile che, in questo caso, il dispositivo militare americano è incappato in un grosso infortunio.

Nella Strategia della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti (settembre del 2002), il documento con il quale è stata teorizzata la guerra preventiva, di cui l’omicidio preventivo praticato in Iraq costituisce un’applicazione, il Presidente Bush, assicura il popolo americano che “farà tutti gli sforzi necessari per proteggere gli americani ed evitare che non siano infastiditi dalle investigazioni e dalle incriminazioni della Corte Internazionale di Giustizia, la cui giurisdizione non deve essere estesa agli americani, che non l’accettano.” Quindi aggiunge che la sua amministrazione stipulerà tutti gli accordi necessari con paesi terzi per “proteggere” i cittadini americani dalla Corte penale internazionale.

Per effetto di questi sforzi, ben riusciti, non v’è dubbio che la Corte penale internazionale, se può prendere conoscenza degli eventuali crimini commessi in Iraq dagli Inglesi o dagli Italiani, non ha nessuna competenza e possibilità di prendere conoscenza dei crimini commessi dalle truppe americane.

Però tutto questo impegno per sottrarre il soldato americano a giurisdizioni aliene, frana quando le vittime sono cittadini italiani.

Infatti i limiti spaziali della giurisdizione italiana sono abbastanza estesi, grazie ad una serie di norme “lungimiranti” del codice Rocco. In particolare l’art. 8 prevede la giurisdizione italiana anche per i delitti commessi da stranieri all’estero, che offendano un interesse politico dello stato ovvero un diritto politico del cittadino.

Per la concreta punibilità non è necessario che i responsabili si trovino nel territorio dello Stato, occorre soltanto la richiesta del Ministro della Giustizia, come condizione di procedibilità. Tale richiesta nella prassi viene sollecitata dall’Autorità giudiziaria che compie le indagini preliminari. E’ questa la norma che ha consentito alla giurisdizione italiana di trarre giudizio (in contumacia) e di condannare i militari argentini responsabili dell’uccisione di alcuni desaparecidos con cittadinanza italiana.

Quindi le autorità giudiziarie italiane doverosamente procedono per l’omicidio di Nicola Calipari ed il tentato omicidio di Giuliana Sgrena e dell’altro occupante dell’autovettura. Non sarà un’inchiesta facile, date le premesse ed i precedenti. E’ importante, però, che ci sia una grande mobilitazione politica per la verità e la giustizia, in modo da rendere assolutamente impopolare per il Ministro della Giustizia il diniego della richiesta di procedimento.

Autore: Domenico Gallo

Nato ad Avellino l'1/1/1952, nel giugno del 1974 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università di Napoli. Entrato in magistratura nel 1977, ha prestato servizio presso la Pretura di Milano, il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, la Pretura di Pescia e quella di Pistoia. Eletto Senatore nel 1994, ha svolto le funzioni di Segretario della Commissione Difesa nell'arco della XII legislatura, interessandosi anche di affari esteri, in particolare, del conflitto nella ex Jugoslavia. Al termine della legislatura, nel 1996 è rientrato in magistratura, assumendo le funzioni di magistrato civile presso il Tribunale di Roma. Dal 2007 al dicembre 2021 è stato in servizio presso la Corte di Cassazione con funzioni di Consigliere e poi di Presidente di Sezione. E’ stato attivo nel Comitato per il No alla riforma costituzionale Boschi/Renzi. Collabora con quotidiani e riviste ed è autore o coautore di alcuni libri, fra i quali Millenovecentonovantacinque – Cronache da Palazzo Madama ed oltre (Edizioni Associate, 1999), Salviamo la Costituzione (Chimienti, 2006), La dittatura della maggioranza (Chimienti, 2008), Da Sudditi a cittadini – il percorso della democrazia (Edizioni Gruppo Abele, 2013), 26 Madonne nere (Edizioni Delta Tre, 2019), il Mondo che verrà (edizioni Delta Tre, 2022)

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