Indipendenza del Pubblico Ministero e Stato di Diritto

Seminàrio Internacional
O papel do Ministerio Publico na investigação criminale

1. Premesse: La Costituzione italiana e l’organizzazione dei poteri di garanzia.

Sono necessarie alcune brevi premesse sul sistema costituzionale e sulla vita delle istituzioni in Italia.

La Costituzione italiana, entrata in vigore nel 1948, è frutto delle dure lezioni della storia. Attraverso la Costituzione si è incarnata nell’ordinamento giuridico la passione della resistenza che nella lotta al nazifascismo ha testimoniato la fede nei diritti dell’uomo ed ha aperto la strada ad un nuovo ordinamento in cui la libertà è stata istituita come bene supremo e protetta da robuste istituzioni di garanzia.

La Costituzione italiana è una costituzione antifascista perchè i Costituenti hanno ribaltato completamente le categorie che caratterizzavano il fascismo assumendo l’eguaglianza e l’universalità dei diritti dell’uomo come fondamento dell’Ordinamento, ristabilendo le autonomie (libertà) individuali e collettive soffocate dal fascismo ed organizzando i poteri pubblici secondo il principio della divisione, distribuzione e bilanciamento dei poteri attraverso un sistema di pesi e contrappesi.

Sul piano delle istituzioni la maggiore discontinuità con il fascismo è rappresentata dalla netta separazione fra i poteri di governo ed amministrazione attiva ed i poteri di garanzia, il più importante dei quali resta pur sempre il controllo di legalità esercitato in modo indipendente dall’Autorità giudiziaria.

La Costituzione dedica grande importanza al giudiziario e si adopera per garantire un sistema di controllo della legalità effettivo, che assicuri – per quanto possibile – ai cittadini un giudice sereno, imparziale e non addomesticabile dai poteri politici e di governo, poiché, come recita l’art. 101:

“i giudici sono soggetti soltanto alla legge”.

Per rendere effettiva l’indipendenza dell’autorità giudiziaria la Costituzione ha compiuto una scelta rivoluzionaria, trasformando radicalmente il ruolo e le funzioni del Pubblico Ministero. Secondo una tradizione anteriore all’unità d’Italia (1861), il pubblico ministero, fino alla caduta del regime fascista, è stato alle dirette dipendenze del potere esecutivo, in particolare del Ministro della Giustizia. Al riguardo, l’art. 129 dell’ordinamento giudiziario del 1865 stabiliva che: «il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l’autorità giudiziaria ed è posto sotto la direzione del Ministro della giustizia».

Con la Costituzione il Pubblico Ministero è stato sottratto alla sfera di influenza del potere esecutivo ed è stato incluso, a pieno titolo, nella sfera di indipendenza dell’Autorità giudiziaria, presidiata da un Consiglio Superiore della magistratura, i cui componenti sono eletti per due terzi da magistrati, che ha competenze in materia di nomine, promozioni, trasferimenti e procedimenti disciplinari. In questo modo il Pubblico Ministero, non solo è stato sottratto alla dipendenza dal Ministro della giustizia, ma ha ottenuto le stesse guarentigie dei magistrati giudicanti (con i quali condivide la medesima carriera) che tutelano la sua posizione professionale proteggendola da ogni intrusione del potere esecutivo.

La Costituzione italiana non tutela soltanto l’indipendenza della magistratura ma estende l’area dell’indipendenza anche alla polizia giudiziaria, poiché l’art. 109 prevede che:
“l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”.

Nei limiti in cui l’autorità giudiziaria dispone effettivamente della polizia giudiziaria, la funzione di polizia giudiziaria, cioè la funzione di investigazione penale è sottratta ad ogni possibile condizionamento da parte del potere esecutivo, anche se i Corpi di Polizia, essendo branche della pubblica amministrazione, dipendono dal potere esecutivo, ed in particolare dai ministeri dell’Interno e della Difesa.

Circa il ruolo del Pubblico Ministero la Costituzione prevede (art. 112) che:

“il pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”.

Quindi l’azione penale è obbligatoria; non può essere sottoposta a criteri di opportunità politica; non può essere condizionata da veti o da direttive emanate dal Governo o dal Parlamento e l’organo deputato ad esercitare l’azione penale, il Pubblico Ministero, è esso stesso indipendente da ogni condizionamento politico, come lo sono i magistrati che esercitano le funzioni giudicanti.

Nel disegno costituzionale è stata data piena attuazione al principio della divisione dei poteri. L’Autorità giudiziaria è stata istituita come potere di garanzia, dotato di robuste guarentigie per consentirgli esercitare la funzione che le è propria: quella di assicurare un effettivo controllo di legalità nei confronti dell’esercizio dei poteri (pubblici e privati) e quindi la supremazia della legge nel quadro dello Stato di diritto. Ciò al fine di impedire che coloro che esercitano dei poteri, sciogliendosi dal rispetto delle regole, possano calpestare i diritti inviolabili dei cittadini o mettere a rischio i beni pubblici repubblicani che la Costituzione ha irrevocabilmente consegnato al popolo italiano.

2. Crescita dell’indipendenza della magistratura e rafforzamento dello Stato di diritto nell’esperienza costituzionale italiana.

Se questo è il quadro ideale disegnato dai padri costituenti, nella vita delle istituzioni italiane ci sono voluti almeno trent’anni perchè questo sistema andasse a regime.

E’ stato necessario superare condizionamenti ideologici e culturali, ostacoli legislativi e politici.

Alla fine nel corso degli anni 70 ed 80 del secolo scorso, l’autorità giudiziaria è riuscita a realizzare un sempre più efficace controllo di legalità, soprattutto sul piano dell’investigazione penale, rafforzando la dimensione dello Stato di diritto.

Questo ha consentito di sconfiggere patologie particolarmente gravi, come il terrorismo di sinistra che per oltre un decennio ha turbato la vita delle istituzioni democratiche. Il terrorismo è stato smantellato attraverso la via giudiziaria e non attraverso la via militare perorata da ampi settori della destra nel nostro paese; attraverso la Costituzione e non attraverso la sospensione della Costituzione e delle libertà democratiche. In quello stesso periodo la democrazia italiana è stata aggredita attraverso la c.d. “strategia delle tensione” che ha visto verificarsi una serie di stragi realizzate da elementi neonazisti che agivano con forti protezioni interne ed internazionali. Anche la strategia della tensione è stata smantellata grazie alla crescente capacità di indagine della polizia giudiziaria, guidata da pubblici ministeri indipendenti che hanno dribblato gli ostacoli frapposti da poteri oscuri per mezzo dei servizi segreti.

Alla fine degli anni 80 il bisturi del controllo di legalità ha cominciato ad incidere, sempre più profondamente il bubbone della corruzione e l’accertamento giudiziario è penetrato all’interno dei santuari del potere politico fino ad allora rimasti inviolabili.

E’ stato scoperchiato un sistema di illegalità diffusa che coinvolgeva tutti i partiti che esercitavano funzioni di governo e persino un uomo politico che esercitava le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, che è stato costretto a fuggire in Tunisia inseguito dai mandati di cattura. Ciò ha comportato uno sconvolgimento dell’assetto politico interno che ha fatto seguito agli sconvolgimenti internazionali causati dal crollo dell’Unione sovietica.

In questa situazione il ruolo pubblico della magistratura si è accresciuto al di là di quanto i costituenti potessero immaginare, tant’è vero che questa stagione politica è stata definita con un neologismo “tangentopoli” che allude al peso che la corruzione aveva assunto nella vita della Repubblica.

Tuttavia il crollo del consenso dei partiti tradizionali, che, pur travolti dagli scandali, traevano comunque l’origine della loro cultura politica nella Costituzione, ha determinato un mutamento del clima istituzionale, in senso contrario alle promesse dell’89.

3. Il dopo 89: indebolimento della democrazia e ripetuti attacchi alla Costituzione.

In Italia non si è verificato un rafforzamento della democrazia, non c’è stato un allargamento della partecipazione popolare né un recupero del ruolo democratico che la Costituzione ha assegnato ai partiti politici, concepiti come un canale di collegamento fra la società e le istituzioni.

Dalle ceneri del vecchio ordinamento politico nella prima metà degli anni 90, è venuta fuori una cultura politica che punta al rafforzamento dei “decisori” attraverso la compressione del ruolo delle istituzioni di garanzia. Una politica che contesta apertamente l’architettura dei poteri come prevista dalla Costituzione. Non a caso questa fase della vita politica italiana è stata descritta con la definizione di “seconda Repubblica”, una formula giuridicamente inconcludente che, tuttavia, rende l’idea dell’obsolescenza della Costituzione nella cultura dei principali partiti italiani.

Insomma da circa vent’anni è in atto una tendenza generale della politica che non accetta più di essere sottoposta al diritto (alle regole dello Stato di diritto) e quindi contesta il ruolo e le funzioni delle istituzioni di garanzia, in primis l’indipendenza dell’autorità giudiziaria, che è diventata il principale bersaglio dei tentativi di trasformazioni istituzionali fin qui perseguiti.

Una delle principali anomalie del sistema politico istituzionale italiano è che un’azienda, guidata da un miliardario, ammiratore di Mussolini, ha fondato un partito politico che, in alleanza con una formazione xenofoba e con un ceto politico nostalgico del fascismo, utilizzando mezzi finanziari illimitati, è riuscita ad ottenere la maggioranza parlamentare e ad accedere al governo, restando alla guida del paese con interruzioni ed alterne vicende dal 1994 al 2011.

Insomma in Italia si è verificata questa situazione paradossale: che in un paese fondato su una Costituzione democratica, generata dalla resistenza al nazifascismo, sono andate al governo forze politiche che esprimono una cultura apertamente confliggente con i principi ed i valori costituzionali. Nel progetto politico di queste forze c’è la dittatura della maggioranza e l’eversione dell’architettura costituzionale attraverso la concentrazione dei poteri nella mani del capo politico, impersonato dal miliardario Silvio Berlusconi.

Durante gli anni del Governo Berlusconi, dal 1994 al 1995, dal 2001 al 2006, dal 2008 al 2011 la missione politica di queste forze ontologicamente incostituzionali non poteva che essere quella di demolire la Costituzione, nel suo impianto di organizzazione dei poteri e nei suoi principi fondamentali.

È nel campo delle pratiche quotidiane di governo, legislative, amministrative, giudiziarie, che si è svolto, un giorno dopo l’altro, il corpo a corpo sulla Costituzione: sono state battute tutte le strade. La prima strada è stata battuta aggredendo direttamente l’ostacolo principale: la Costituzione; attraverso una riforma globale che riscriveva tutte le norme che regolano l’ordinamento giuridico della Repubblica. Questa riforma costituzionale che avrebbe trasformato la Repubblica italiana in un Sultanato, non è entrata mai in vigore perchè cancellata dal popolo italiano nel referendum che si è svolto nel giugno 2006.

4. I progetti di riduzione dell’indipendenza della magistratura e di condizionamento del controllo di legalità.

Fallito o messo in stallo il progetto di cambiare il sistema politico in senso autoritario attraverso la revisione formale della Costituzione, è stata perseguita una strada più insidiosa, quella di utilizzare la complicità della maggioranza parlamentare di cui disponeva il Governo Berlusconi per modificare l’equilibrio dei poteri, le garanzie ed i diritti costituzionali attraverso il ricorso a leggi ordinarie palesemente incostituzionali o concepite in frode alla Costituzione.

Per questa via sono stati introdotti nell’ordinamento, sotto la spinta del partito xenofobo, i semi delle leggi razziali (che successivamente la Corte costituzionale ha epurato), ed è stato creato un iniziale corpus iuris di diritto penale del nemico, destinato a colpire le fasce sociali più deboli: immigrati, tossicodipendenti, Rom, senza casa, indicati come “nemici pubblici” ai quali riservare un trattamento penale differenziato e di particolare disfavore.

L’altra faccia di questa medaglia è stato il ricorso a leggi sostanzialmente ad personam, perchè modellate sulla base delle esigenze personali di impunità di Berlusconi, volte a favorire l’impunità per i delitti propri dei colletti bianchi ed a decriminalizzare il malaffare.

In questo contesto costante è stata l’aggressione-intimidazione ai poteri di garanzia ed in particolare all’azione della magistratura oggetto di un continuo linciaggio mediatico, operato direttamente dal Capo del Governo, accompagnato dal coro assordante dei giornali e delle televisioni di sua proprietà.

Sono stati operati più tentativi per ridurre lo status di indipendenza della magistratura attraverso il ricorso a leggi ordinarie in frode alla Costituzione.

Il primo fronte sul quale è partita l’aggressione all’indipendenza della magistratura è stato quello della riforma dell’ordinamento giudiziario.

Durante la legislatura che va dal 2001 al 2006 il Governo ha concepito una riforma dell’ordinamento giudiziario che ha assunto vari inquietanti aspetti durante il suo percorso parlamentare. Sono state concepite delle norme che incidevano direttamente sul potere di interpretazione della legge, norme che sottraevano al Consiglio Superiore della magistratura una parte rilevante delle sue competenze previste dalla Costituzione in ordine alle carriere dei magistrati, addirittura sono stati introdotti degli emendamenti che rendevano illegale l’attività delle associazioni dei magistrati, trasformandola in illecito disciplinare. Veniva prevista, inoltre, l’istituzione di uffici ministeriali di sorveglianza sull’esercizio infondato dell’azione penale, una sorta di «grande fratello» con effetto palesemente intimidatorio nei confronti dei magistrati del Pubblico Ministero che, per avventura, si trovassero a calpestare la coda ai potenti.

Per denunziare l’assurdità e l’incostituzionalità di queste norme le associazioni dei magistrati hanno proclamato ben quattro scioperi nell’arco di tre anni. Si è trattato di scioperi “resistenziali” ai quali hanno aderito praticamente tutti i magistrati italiani, con percentuali superiori al 90%.

Una prima versione della riforma è stata respinta nel dicembre del 2004 dal Presidente della Repubblica dell’epoca, Carlo Azeglio Ciampi che ha rifiutato la promulgazione denunziando diversi aspetti di palese incostituzionalità. Alla fine la riforma è stata depurata dei suoi aspetti più incostituzionali ed il governo Prodi, succeduto a Berlusconi nella legislatura 2006/2008 ha neutralizzato le disposizioni più assurde, riportando la riforma dell’ordinamento giudiziario nell’alveo della Costituzione.

A partire dal 2008, con l’avvento di un nuovo governo Berlusconi, è ripartita a pieno regime l’offensiva volta a neutralizzare la capacità dell’autorità giudiziaria di esercitare il controllo di legalità nei confronti del malaffare.

Essendo fallita l’offensiva rivolta a mettere la magistratura sotto il diretto controllo del potere politico per gli sbarramenti insuperabili frapposti dalla Costituzione in Italia si è cercato di realizzare lo stesso scopo, aggredendo gli strumenti dell’investigazione penale e restringendo l’operatività della giurisdizione penale.

Dal 2009 al 2011 il governo Berlusconi ha cercato di portare avanti una riforma delle intercettazioni telefoniche ed ambientali che sostanzialmente privava la polizia giudiziaria e la magistratura della possibilità di avvalersi di questi strumenti di indagine, indispensabili per l’accertamento dei reati più complessi, e vietava alla stampa di informare il pubblico sui processi in corso. La riforma, giunta dopo vari passaggi parlamentari al suo esito finale, non è stata approvata per la caduta anticipata del Governo Berlusconi nel novembre del 2011.

E’ stata avanzata anche una inusitata proposta di legge per il “processo breve” che fissava dei termini perentori per lo svolgimento delle varie fasi processuali, sanzionando il superamento dei termini con la prescrizione del processo. Secondo questa disciplina anche processi per atti di terrorismo, per omicidio o per strage si potevano estinguere per decorso del termine di fase ed i relativi autori rimanere impuniti. Questa proposta è stata modificata e poi abbandonata, in corso d’opera, per la sua palese assurdità.

5. Il progetto di sottrarre al Pubblico Ministero il controllo delle indagini penali.

In questo contesto, una delle punte di diamante della strategia del Governo Berlusconi è stata una proposta di riforma del codice di procedura penale che mirava ad incidere direttamente sul potere di indagine del pubblico ministero. Si tratta dal disegno di legge presentato alle Camere dal Ministro della giustizia Alfano il 10 marzo 2009. Il cuore di questa riforma è rappresentato dal depotenziamento del ruolo del Pubblico Ministero che – secondo una definizione ricorrente nel discorso politico – dovrebbe essere ridotto a “avvocato dell’accusa” o “avvocato della polizia”, in un contesto che ne determinerebbe burocratizzazione e sottoposizione di fatto all’esecutivo.

Il progetto di sottoporre al controllo politico l’esercizio dell’azione penale, non potendo realizzarsi attraverso la formale sottoposizione del P.M. all’Esecutivo (strada sbarrata dalla Costituzione) è stato perseguito più silenziosamente, svuotandone le attribuzioni in tema di avvio e direzione delle indagini; attraverso una riforma che mira ad attribuire alla sola Polizia Giudiziaria l’iniziativa della indagine, sottraendola al PM e, così, pesantemente limitandone i poteri riconosciutigli dal codice di procedura penale vigente in Italia. Infatti, secondo quanto previsto nella riforma Alfano, il PM non avrebbe potuto più ricercare autonomamente le notizie di reato, dovendosi limitare a ricevere quelle che la PG o i privati gli inoltrassero.

Nella relazione di accompagnamento al Disegno di legge di riforma del processo penale è scritto, addirittura, che saranno “distinti più nettamente i compiti della polizia giudiziaria e del pubblico ministero per creare i presupposti di una maggiore concorrenza e controllo reciproco”. Dunque, si vorrebbe introdurre nel campo della giustizia il principio della “concorrenza” tra pubblici investigatori, cioè un concetto tipico delle logiche di mercato che sostituirebbe la collaborazione tra funzionari dello Stato. Il controllo della polizia sul PM, peraltro, si collocherebbe in insanabile contrasto con il principio, affermato in Costituzione (art. 109), della dipendenza funzionale della Polizia dal Pubblico Ministero. Con questo progetto di riforma del codice di procedura penale era destinato ad interagire con un più ambizioso progetto di riforma costituzionale ( presentato il 7 aprile 2011 alla Camera dei Deputati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Giustizia) rivolto a modificare, tra le altre, proprio le norme costituzionali in tema di obbligatorietà dell’azione penale e di disponibilità della polizia giudiziaria. (Entrambi questi progetti sono decaduti con la caduta del Governo Berlusconi nel novembre 2011)

Nel disegno di legge costituzionale venivano previste le seguenti modifiche:

  • nel nuovo testo dell’art. 112 della Costituzione, pur confermandosi l’obbligatorietà dell’azione penale, si prevede che questa sarà regolata da criteri stabiliti dalla legge ( );
  • nel “nuovo” art. 109 della Costituzione, pur confermandosi che il giudice ed il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria, si prevede che ciò avvenga secondi le modalità stabilite dalla legge( ).

Nella relazione di accompagnamento del disegno di legge costituzionale si sostiene che:
“Particolari esigenze storiche, sociali ed economiche, infatti, possono indurre il legislatore a fissare criteri in forza dei quali, ad esempio, debba esser data prioritaria trattazione ad indagini concernenti determinati reati; fermo restando l’obbligo, esaurite queste, di curare anche le indagini relative alle altre fattispecie penalmente rilevanti”.

In questo modo l’obbligatorietà dell’azione penale sarebbe stata espunta dai principi costituzionali concernenti la giustizia, venendo “funzionalizzata” alle scelte di priorità elaborate in sede politica dalla maggioranza di turno.

Sempre nella relazione di accompagnamento al Disegno di legge costituzionale, così si giustifica la scelta di sottoporre la disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell’autorità giudiziaria alle modalità stabilite dalla legge:
“Queste previsioni completano il disegno rivolto a perfezionare la capacità repressiva dello Stato attraverso una chiara distinzione dei ruoli che spettano alla polizia ed alla magistratura (in particolare quella inquirente). Alla prima dovrà essere riconosciuta piena autonomia nell’attività di preinvestigazione, che tende a verificare l’esistenza e l’evoluzione dei fenomeni criminali e che consiste nel ricercare e acquisire liberamente le notizie di reato…All’ufficio del pubblico ministero sono riservate, invece, conformemente alla sua natura di autorità giudiziaria, le attività di carattere processuale relative alla valutazione dei risultati della investigazione,alle richieste da presentare al giudice, all’esercizio dell’azione penale, alla funzione di accusa nel dibattimento”.

In questo modo prende corpo la figura del Pubblico Ministero come “avvocato della polizia”.

Questo progetto di abolizione della disponibilità diretta della polizia giudiziaria da parte dell’Autorità Giudiziaria è stato contestato immediatamente dagli stessi funzionari di Polizia. Nell’occasione Claudio Giardullo, segretario generale del sindacato di polizia Silp-Cgil ha dichiarato : “..questa modifica sposterebbe il baricentro delle indagini dalla magistratura all’esecutivo. E con l’indicazione da parte del Parlamento dei reati che dovrebbero essere perseguiti prioritariamente, si completerebbe il disegno del controllo politico delle indagini. E’ un controllo di legalità addomesticato quello che il disegno di legge di riforma propone, e la posta in gioco, dietro le questioni di ingegneria costituzionale, è la difesa della libertà e dei diritti dei cittadini”.

Non è fuor di luogo ricordare, infatti, che all’atto della pubblica presentazione di questo progetto di riforma costituzionale, lo stesso Presidente del Consiglio ebbe ad affermare che se la riforma fosse stata approvata 20 anni fa, “Mani Pulite” non ci sarebbe stata (cioè non ci sarebbe stata quell’azione di incisione della magistratura nel bubbone della corruzione che aveva portato un ex Presidente del Consiglio a fuggire all’estero).

In realtà, il principio legale che abilita il PM a prendere direttamente notizia dei reati, anche in mancanza di una denuncia o dell’iniziativa degli organi di polizia, lungi dal rappresentare un’anomalia procedurale, costituisce una fondamentale garanzia processuale della posizione di indipendenza (rispetto al potere politico) della magistratura inquirente e di promozione dell’effettiva eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Si tratta di prerogativa che, di riflesso, consente alla Polizia giudiziaria attività d’indagine svincolate da possibili condizionamenti del potere politico e che rafforza la stessa indipendenza del giudice, che viene così posto in condizioni di emettere decisioni su ciò che il PM, e non l’Esecutivo, individua come reato ed obbligatoriamente persegue.

6. Due casi esemplari

Quanto sia importante che il P.M. possa agire di sua iniziativa nella ricerca delle notizie di reato e possa disporre della polizia giudiziaria nell’economia dello Stato di diritto, lo dimostrano due vicende esemplari che si sono sviluppate durante questo periodo di oscuramento della democrazia in Italia e che hanno trovato conclusione in tempi recentissimi.

Mi riferisco ai fatti successi alla scuola Diaz di Genova nel luglio 2001 ed alla vicenda delle extraordinary renditions nell’ambito delle quali è avvenuto a Milano, il 17 febbraio 2003 il sequestro di un rifugiato di origine egiziana, Abu Omar, da parte di agenti della CIA, in combutta con i servizi segreti italiani.

6.1 Il caso Abu Omar

Il 17 luglio del 1998 a Roma è stato firmato lo Statuto che istituisce una Corte penale internazionale, con la missione di giudicare, in modo complementare alla giurisdizione degli Stati nazionali, sui crimini più gravi, motivo di allarme per l’intera comunità internazionale. Il preambolo dello Statuto afferma che “i delitti più gravi che riguardano l’insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale”.

Lo Statuto identifica quattro categorie di crimini internazionali, fra questi la categoria dei “crimini contro l’umanità” descritti dall’art. 7, che include in tale categoria il crimine di “sparizione forzata delle persone”.

In questo modo la Comunità internazionale ha inteso ripudiare una pratica orribile che, normalmente, è frutto di una degenerazione nell’esercizio dei poteri dello Stato. Quando si parlava di “sparizioni forzate” noi pensavamo alla tristemente famosa esperienza dei “desaparecidos” in Argentina o ad altre situazioni simili verificatesi in ordinamenti non rispettosi dei principi dello Stato di diritto. Invece, appena entrato in vigore lo statuto della Corte penale internazionale, paesi di consolidate tradizioni democratiche, come un gran numero di Stati Europei, fra cui l’Italia, hanno collaborato con gli Stati Uniti consentendo alla CIA di mettere in atto un programma di “extraordinary renditions” che consiste proprio nella cattura, da parte di agenti governativi, di persone reputate pericolose che vengono fatte forzatamente sparire ed internate in prigioni segrete o consegnate segretamente a Stati che praticano la tortura. Sul punto esistono rapporti autorevoli dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa e dello stesso Parlamento Europeo.

Questa collaborazione nelle sparizioni forzate avviata in modo segretissimo fra gli Stati Uniti ed alcuni Stati Europei sarebbe rimasta per sempre sconosciuta e impunita se non fosse capitato, in Italia, un ostacolo imprevisto: tutti i responsabili della sparizione forzata di Abu Omar, sequestrato a Milano da un gruppo di persone in abiti civili, trasportato in una base della NATO e consegnato segretamente all’Egitto dove è stato detenuto e torturato, sono stati scoperti dalla polizia italiana, identificati e tratti a giudizio.

Recentemente con una sentenza emessa il 19 settembre 2012 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di 23 cittadini americani che hanno, con funzioni varie, partecipato all’organizzazione ed all’esecuzione del sequestro, fra i quali figurano anche il capo della stazione della CIA in Italia dell’epoca ed il comandante della base NATO di Aviano dell’epoca. La Corte di Cassazione, non si è fatta intimidire dal segreto di Stato apposto dal governo per proteggere il Direttore ed alti funzionari del Servizio segreto militare (il SISMI), rilevando che: <> ed ha osservato che non possono rientrare nelle finalità istituzionali: << condotte dirette a privare della libertà personale, senza alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria, persone allo scopo di trasferirle in luogo dove poterle interrogare sottoponendole a torture>>. Di conseguenza la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva dichiarato non processabile per segreto di Stato il direttore del Sismi, generale Niccolò Pollari. A seguito della pronunzia della Cassazione, la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 12 febbraio 2013, ha condannato il generale Pollari alla pena di dieci anni di reclusione, ed il suo vice Marco Mancini, a nove anni di reclusione, ritenendoli responsabili di aver collaborato con la CIA per realizzare la “sparizione forzata” di Abu Omar.

Questa vicenda processuale rappresenta una pagina nella quale il principio dell’indipendenza dell’Autorità giudiziaria si è realizzato nella sua massima potenza. E’ evidente che dopo il caso Abu Omar non è più possibile che in Italia vengano progettate ed eseguite altre sparizioni forzate.

Però se si è realizzato questo risultato, ciò è potuto accadere grazie alla posizione di indipendenza del Pubblico Ministero nell’ordinamento giuridico italiano. Si deve, infatti, proprio alla totale indipendenza del Pubblico Ministero da ogni influenza dell’esecutivo ed alla sua capacità di guidare la polizia giudiziaria nel compimento di indagini delicate e complesse anche nei confronti di uomini delle istituzioni, il fatto che siano stati svelati tutti i retroscena del rapimento di Abu Omar ed individuati i responsabili. Non è stata un’indagine semplice, il Servizio segreto militare ha cercato di depistare le indagini fornendo informazioni false o sbagliate alla polizia giudiziaria. Le indagini del P.M. hanno creato un grandissimo imbarazzo ai Governi italiani, sia per le ripercussioni nei rapporti con gli Stati Uniti, sia perchè nessun Governo poteva ammettere di aver autorizzato la Cia a portare avanti il suo programma di “extraordinary renditions” anche in Italia. Il Governo italiano ha pretestuosamente utilizzato il “segreto di Stato” ed ha sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale ripetuti conflitti di attribuzione con la magistratura per cercare di sbarrare la strada all’accertamento della verità. Una delle cose che più ha dato fastidio è stato il fatto che il Pubblico Ministero ha disposto delle intercettazioni sulle utenze telefoniche di alcuni agenti del Servizio segreto, i quali evidentemente volevano godere di immunità non previste dalla legge.

Naturalmente anche sul piano internazionale ci sono state reazioni molto stizzite. Il Wall Street Journal (giornale che notoriamente interpreta le opinioni della CIA) del 26 febbraio 2007 pubblicò un articolo rovente accusando il P.M.Armando Spataro di essere una canaglia e di aver compiuto un atto di ostilità verso gli Stati Uniti, in quanto non poteva ignorare che si trattava di un’operazione coperta compiuta da agenti della CIA e da ufficiali della Nato con il consenso del governo italiano.

Altri giornali anglosassoni hanno osservato che la spiegazione di quello che è avvenuto non dipendente dal fatto che il P.M. che ha diretto le indagini è una canaglia, ma dal fatto che in Italia l’ufficio del Pubblico Ministero è “veramente indipendente”.

Nel rapporto della Open Society Fondation, rilasciato nello scorso mese di febbraio (Globalizing Torture: CIA Secret Detention and Extraordinary Rendition) si mette in evidenza che ben 54 paesi hanno collaborato al programma di extaordinary renditions della CIA, ma soltanto in un paese, l’Italia, i responsabili sono stati perseguiti e puniti.

La ragione di questo “scandalo” ce la indica un dispaccio della diplomazia USA del 2005, (pubblicato da Wikileaks) che si duole del fatto che: “Italian magistrates [prosecutors] are fiercely independent and are not answerable to any government authority/entity, including the Minister of Justice” and that “consequently, it is nearly impossible to prevent them from undertaking action in Italy that they wish to carry out.”

6.2 I fatti della scuola Diaz di Genova

Nel luglio del 2001, in occasione dello svolgimento del G8 (una riunione annuale dei Capi di Stato e di Governo dei principali paesi industrializzati) si è riunito a Genova un vasto movimento popolare che esprimeva la mobilitazione della società civile internazionale intorno alle problematiche legate alla globalizzazione, (World Social Forum), mobilitazione che aveva avuto il suo battesimo, proprio qui in Brasile, nel gennaio del 2001 a Porto Alegre.

Le manifestazioni pacifiche organizzate dai dimostranti furono turbate dall’irruzione di gruppi violenti (i c.d. black block) che realizzarono atti gravi di teppismo e dal comportamento ingiustificatamente violento dei corpi di polizia che attaccarono i cortei dei manifestanti. Durante gli scontri, il 20 luglio morì un giovane manifestante, Carlo Giuliani.

La notte del 21 luglio reparti speciali della Polizia facevano irruzione nella scuola Diaz dove il Genova Social Forum aveva stabilito il proprio quartiere generale e dove trascorrevano la notte un centinaio di manifestanti. Durante l’irruzione, senza che vi fosse resistenza alcuna tutti quanti gli occupanti della scuola furono aggrediti e picchiati selvaggiamente. Alla fine la polizia trasse in arresto 93 persone, 63 delle quali furono ricoverati in Ospedale, alcuni con ferite gravi.

Inutile dire che, una volta portati dinanzi ad un giudice per la verifica della legalità dell’arresto, tutti gli arrestati furono liberati. Nel frattempo molti arrestati vennero portati in una caserma sita nei pressi di Genova (Bolzaneto) dove subirono trattamenti violenti ed umilianti ad opera della polizia penitenziaria. Insomma i corpi di polizia vennero adoperati per realizzare una vera e propria punizione collettiva contro quei movimenti sociali che organizzavano l’opposizione alle politiche del governo italiano.

La polizia giustificò quella che uno dei funzionari di polizia, il vicequestore Michelangelo Fournier definì: <>, presentandola come una operazione di perquisizione che la polizia giudiziaria può eseguire, anche senza mandato dell’autorità giudiziaria, nel caso vengano detenute armi o esplosivi. Esibì come prove delle bottiglie molotov che erano state rinvenute altrove e portate dalla polizia nella scuola assieme ad alcuni attrezzi (picconi) presi in un cantiere vicino.

Amnesty international ha qualificato queste vicende come una “sospensione della democrazia”.

Orbene se sospensione della democrazia vi è stata, bisogna anche dire che la democrazia è stata ripristinata grazie all’intervento dell’autorità giudiziaria: buona parte dei responsabili di quei fatti sono stati individuati e tratti a giudizio, le false prove smascherate.

I fatti di Genova non si sono ripetuti più perchè il potere esecutivo non è riuscito a proteggere i funzionari di polizia che hanno organizzato la punizione collettiva dei movimenti d’opposizione dalle indagini compiute dall’Autorità giudiziaria.

Recentemente la Cassazione con sentenza del 5 luglio 2012 ha definitivamente condannato alcuni fra i più altri dirigenti della Polizia di Stato per falso aggravato, in relazione ai falsi rapporti redatti per giustificare il massacro compiuto alla scuola Diaz.

Nelle motivazioni della sentenza i giudici hanno scritto che la condotta violenta della polizia nell’irruzione alla scuola Diaz ha “gettato discredito sulla Nazione agli occhi del mondo intero”, evidenziano che gli imputati hanno dato vita ad una “consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato in un lungo arco di tempo intercorso tra la cessazione delle operazioni ed il deposito degli atti in Procura”.

Anche nel caso della scuola Diaz, come nel caso Abu Omar, il principio dell’indipendenza della magistratura si è sviluppato nella sua massima potenza ed ha dimostrato la sua concreta capacità di sottoporre l’esercizio dei poteri pubblici al controllo di legalità, a tutela dei diritti umani fondamentali.

Anche in questa vicenda il controllo di legalità si è potuto verificare, grazie alla effettiva indipendenza del Pubblico Ministero ed alla sua capacità di disporre della polizia giudiziaria e di guidarla nello svolgimento di indagini complesse che lambiscono la responsabilità di apparati governativi.

7. In conclusione

Queste vicende dimostrano che se cade l’indipendenza del Pubblico Ministero e la sua possibilità di dirigere, senza condizionamenti politici, l’investigazione penale, viene travolto anche il principio dell’indipendenza della magistratura.

Dal resto anche nella Repubblica Democratica Tedesca, che era lo Stato più oppressivo nel sistema del socialismo reale, la magistratura (giudicante) era indipendente per principio costituzionale. Se a nessun giudice è venuto in mente di processare i Vopos che sparavano sui berlinesi che tentavano di scavalcare il muro, ciò non dipendeva dall’assenza nell’ordinamento della DDR di una norma che punisse l’omicidio, ma dalla particolare struttura dell’Ufficio del Pubblico Ministero, che non consentiva di promuovere il controllo di legalità sull’esercizio dei poteri pubblici.

Lo Stato di diritto è una macchina complessa, che presenta tanti inconvenienti, ma ha una ragion d’essere ben precisa a cui non possiamo rinunziare, quella di assicurare la supremazia del diritto e dei diritti dell’uomo nell’esercizio di ogni forma di potere.

Orbene l’indipendenza del Pubblico Ministero e la possibilità che diriga effettivamente le attività di indagine penale costituiscono un tassello fondamentale, senza il quale questa grande costruzione storica che è lo Stato di diritto rischia di ridursi alla sola facciata, mentre le Carte dei diritti sono destinate a ritornare ad essere dei pezzi di carta.

Brasilia, 12 marzo 2013.
Domenico Gallo

Autore: Domenico Gallo

Nato ad Avellino l'1/1/1952, nel giugno del 1974 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università di Napoli. Entrato in magistratura nel 1977, ha prestato servizio presso la Pretura di Milano, il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, la Pretura di Pescia e quella di Pistoia. Eletto Senatore nel 1994, ha svolto le funzioni di Segretario della Commissione Difesa nell'arco della XII legislatura, interessandosi anche di affari esteri, in particolare, del conflitto nella ex Jugoslavia. Al termine della legislatura, nel 1996 è rientrato in magistratura, assumendo le funzioni di magistrato civile presso il Tribunale di Roma. Dal 2007 al dicembre 2021 è stato in servizio presso la Corte di Cassazione con funzioni di Consigliere e poi di Presidente di Sezione. E’ stato attivo nel Comitato per il No alla riforma costituzionale Boschi/Renzi. Collabora con quotidiani e riviste ed è autore o coautore di alcuni libri, fra i quali Millenovecentonovantacinque – Cronache da Palazzo Madama ed oltre (Edizioni Associate, 1999), Salviamo la Costituzione (Chimienti, 2006), La dittatura della maggioranza (Chimienti, 2008), Da Sudditi a cittadini – il percorso della democrazia (Edizioni Gruppo Abele, 2013), 26 Madonne nere (Edizioni Delta Tre, 2019), il Mondo che verrà (edizioni Delta Tre, 2022)

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