Sono in discussione alla Commissione Affari costituzionali della Camera tre proposte di legge della Lega, C. 1385 Iezzi, C. 2562 Kelany e C. 2702 Bordonali, recanti “Disposizioni in materia di contrasto al fondamentalismo religioso”. Alla base delle tre proposte vi è il proposito annunziato di contrastare il fondamentalismo religioso e di arginare la minaccia del terrorismo di cui il fondamentalismo religioso costituisce brodo di cultura. L’approccio al tema, condiviso nei tre progetti di legge, è di natura “securitaria”, secondo il metodo “sorvegliare e punire”. Sorvegliare i luoghi di culto, sorvegliare i finanziamenti per la costruzione dei luoghi di culto, sorvegliare i ministri di culto, irregimentandoli in un albo nazionale e istituire un registro nazionale dei luoghi di culto autorizzati, invenzione di nuovi reati e nuove aggravanti. Inutile dire che questo coacervo di disposizioni inutili e/o dannose cozza violentemente con i principi costituzionali che garantiscono la libertà religiosa (art. 19) e la non discriminazione delle istituzioni a carattere religioso (art. 20). Se queste norme venissero trasformate in legge, metterebbero a rischio la convivenza pacifica nella comunità nazionale e aprirebbero nuovi scenari di conflitti.
Le proposte leghiste assumono come nuovo nemico il fondamentalismo islamico ignorando che tutte le religioni sono esposte al pericolo del fondamentalismo, così come lo sono le filosofie politiche. Le religioni del Libro (ebraismo, cristianesimo e islam) sono sistemi assiologici che si ritengono tendenzialmente perfetti, titolari di una verità rivelata che non può essere contraddetta. Il fondamentalismo consiste nell’attitudine a considerare assoluta una determinata “verità” e a praticarla ignorando o disconoscendo le ragioni e/o i diritti degli altri. Il fondamentalismo inquina anche la ragione politica. Ciò avviene quando il potere politico si ammanta di una missione superiore che sovrasta i principi e le leggi ordinarie che regolano la vita delle comunità umane. Sarebbe troppo semplice richiamare la brutale repressione del dissenso praticata in Iran dove gli oppositori del regime sono stati qualificati come “nemici di Dio”. Questa tendenza della politica al fondamentalismo non riguarda soltanto il mondo islamico, ma è una tentazione sempre presente anche nel mondo occidentale, che pure ha rinnegato il fondamentalismo con le Costituzioni democratiche e con il diritto internazionale dei diritti umani, generato dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Basti pensare alle dichiarazioni del presidente Trump che l’8 gennaio scorso, alla domanda dei giornalisti del New York Times: «C’è qualche limite al suo potere sul piano mondiale che potrebbe fermare ciò che vuol fare?», ha risposto in maniera chiara e netta: «C’è una sola cosa: la mia propria moralità, la mia mente. È la sola cosa che mi può fermare. E questo va benissimo. Io non ho bisogno di nessun diritto internazionale. Il mio potere (cioè quello degli Stati Uniti, ndr) è limitato dalla forza, piuttosto che dai trattati o dalle convenzioni». Nell’esperienza di Israele, questo processo di svincolo del potere politico da ogni istanza etica e da ogni regola di diritto raggiunge il suo apice. Il fondamentalismo della ragione politica si salda con il fondamentalismo della destra religiosa, basti pensare alla lettera del 5 novembre 2023 con la quale Netanyahu, rivolgendosi ai soldati ha scritto: «ricordatevi ciò che Amalek vi ha fatto» (nella Bibbia Dio comanda alle tribù ebraiche di sterminare la popolazione di Amalek, Samuele I, 15).
Una volta chiarito che il fondamentalismo politico non è meno pericoloso del fondamentalismo religioso e che il fondamentalismo religioso non è una pulsione negativa confinabile nel solo mondo islamico, bisogna fare i conti con i mutamenti socioculturali intervenuti nella società italiana dovuti a due fenomeni concomitanti: la riduzione del tasso di natalità e l’incremento della popolazione di origine extranazionale. A differenza che nel passato, la società italiana nel ventunesimo secolo si trova immersa in un consolidato orizzonte di multiculturalismo. Questo orizzonte comporta gioie e dolori con i quali dobbiamo confrontarci. Viviamo in un’epoca in cui la scomparsa delle ideologie del novecento (cioè di visioni generali ed unificanti della vita delle comunità umane) ha favorito l’esplosione dei nazionalismi, che – a loro volta – hanno alimentato conflitti etnici e religiosi. Di conseguenza la convivenza di gruppi sociali animati da culture differenti è diventata più difficile e, in alcuni casi ha portato a tragiche fratture che hanno dato luogo alla guerra civile o ad altri disastri. L’esempio a noi più vicino e quello della dissoluzione della ex Jugoslavia. A fronte di ciò, la convenzione dell’ONU del 21 dicembre 1965 (ratificata con legge 13 ottobre 1975 n.654) contro la discriminazione razziale si fonda sul presupposto che «la discriminazione fra gli esseri umani per motivi fondati sulla razza, il colore o l’origine etnica […] è suscettibile di turbare la pace e la sicurezza fra i popoli nonché la coesistenza armoniosa degli individui che vivono all’interno di uno stesso Stato». Il compito di ogni Stato, e di ogni Governo, sia esso di destra, di centro o di sinistra, è di assicurare la convivenza pacifica degli individui e dei gruppi sociali che vivono all’interno della comunità nazionale. Per questo, non solo, per ragioni morali, la nostra Costituzione ha delegittimato ogni politica che miri a costruire delle discriminazioni. La Costituzione italiana ci fornisce la chiave di volta per rendere conviviali le differenze: il principio supremo della laicità dello Stato.
Secondo la Corte costituzionale «il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» (sentenza n. 203/1989). Per comprendere appieno la natura e il significato del principio di laicità bisogna ricercarne la radice, in cui c’è quella concezione dei diritti dell’uomo che nel nostro ordinamento costituzionale ha dato origine al principio personalista. L’articolazione forse più importante del principio personalista è proprio la laicità. Come è noto, esiste nella Costituzione un sistema di valori, ma il metro per giudicarli è la persona umana; il che significa che non ci possono essere esigenze, anche fondate su valori, su interessi, su calcoli di utilità che consentano di attentare al valore fondante costituito dai diritti inviolabili della persona. A differenza di altri ordinamenti, la nostra Costituzione non consente di fare un bilanciamento fra l’esigenza di sicurezza di una collettività organizzata in comunità politica e il diritto alla vita di ciascun cittadino (infatti, la pena di morte è bandita). Ciò perché il diritto alla vita e alla dignità essenziale della persona è assolutamente inviolabile e non può essere superato dall’azione dei pubblici poteri. La persona rappresenta un’alterità, un valore insormontabile, che non può essere annientato. I suoi diritti possono essere compressi, in certe situazioni, nei limiti della legge, ma il suo valore non può essere annientato. In un tempo in cui in molti Paesi dell’Occidente si discute di sospendere l’habeas corpus e di ri-legalizzare la tortura in nome delle esigenze della sicurezza, la Costituzione sfida il fondamentalismo della ragione politica e pone un argine invalicabile all’arbitrio del potere, dei potenti e delle religioni. Questo significa che neanche all’interno del recinto di autonomia presidiato dalla libertà religiosa, la dignità di ciascuna persona può essere sormontata da un precetto religioso o da pratiche consolidate nel costume di talune comunità. Se alle religioni non sono graditi i matrimoni misti (per esempio di un uomo ebreo con una donna cristiana o mussulmana, o di una donna mussulmana con un non mussulmano, oppure di un cattolico con persona di altra religione), l’ordinamento giuridico non riconosce alcun ostacolo, sia che derivi da precetti religiosi o da altri vincoli, che possa incidere sulla libertà di contrarre matrimonio, che la Corte costituzionale considera un diritto inviolabile ai sensi dell’art. 2 (C. Cost. 7 luglio 1988, n.766; C. Cost. 5 marzo 1969, n.27), tutelato specificamente anche dall’art.12 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dall’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Assicurare il pluralismo confessionale, sia pure temperato dai limiti imposti dall’ordinamento costituzionale, tuttavia, non è sufficiente a garantire una convivenza armoniosa fra gruppi sociali. È sempre attuale il pericolo che determinate comunità caratterizzate da un profondo vincolo religioso si chiudano in sé stesse costituendo un ghetto, una enclave sociale e culturale totalmente avulsa dal contesto politico e culturale del Paese. È nella mancanza di dialogo e di comunicazione con altre culture, che si possono sviluppare fenomeni di separatismo e di nichilismo identitario da cui possono germinare fenomeni di terrorismo. Perché la convivenza fra differenti culture religiose o filosofiche sia armoniosa occorre che le differenze si riconoscano, si rispettino e accettino processi di contaminazione reciproca. Un fenomeno di contaminazione sono i matrimoni misti che l’ordinamento garantisce tutelando al massimo grado l’autodeterminazione delle persone che vogliono contrarre matrimonio. Tuttavia, il luogo privilegiato dove si favorisce la contaminazione e si costruisce la convivenza è l’istituzione scolastica. Nella scuola si rompe ogni barriera di separazione, i giovani si incontrano e si riconoscono in codici di comunicazione comuni che tendono alla formazione di una comune cittadinanza civica nella quale trovano accoglienza le differenti culture, le differenti tradizioni e le differenti confessioni religiose, purchè spogliate di ogni fondamentalismo. Se si vogliono superare gli inconvenienti immanenti in una società multiculturale, se si vuole disinnescare il pericolo dell’integralismo religioso, la politica deve operare per rendere conviviali le differenze, mentre i messaggi culturali e i provvedimenti emanati negli ultimi anni dagli attuali e dai precedenti decisori politici puntano proprio ad ottenere l’effetto contrario, rendere sempre più difficile, problematica e violenta, la convivenza. Solo il canone dell’accoglienza (reciproca) può rompere i muri del ghetto nel quale il fondamentalismo religioso tende a rinchiudere determinate comunità umane e ad isolarle dal contesto nel quale vivono. A questo riguardo è fondamentale l’approdo a cui è pervenuto il dialogo con l’Islam conseguito grazie al magistero di Papa Francesco.
Uno dei risultati più significativi del Pontificato di Papa Francesco è quello conseguito durante il viaggio apostolico negli Emirati arabi (3-5 febbraio 2019) che si è concluso con l’emanazione di uno straordinario Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, concordato con il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. L’importanza di questo documento sta nel ripudio di ogni forma di integralismo religioso e nella sconfessione di ogni ideologia volta a legittimare lo scontro fra le religioni, attizzato dal dilagare in Europa e nel Medio Oriente del terrorismo islamico sulla scia della barbarica esperienza dello Stato islamico in Siria e in Irak. Il Documento è una pietra miliare non solo nei rapporti fra cristianesimo e Islam, indicando come bussole la cultura del dialogo, la collaborazione comune e la conoscenza reciproca, ma si rivolge a tutta la Comunità internazionale con l’appello per porre fine alle guerre e la condanna delle piaghe del terrorismo e della violenza, specialmente quella rivestita di motivazioni religiose. Il documento di Abu Dhabi si basa sullo stesso presupposto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: che esiste una sola famiglia umana, che tutti gli uomini nascono liberi e hanno pari dignità. Utilizzando un linguaggio comprensibile ad entrambe le comunità religiose, esso può essere letto in modo sinottico con la Dichiarazione Universale dei Diritti umani, partendo da una premessa che, in qualche modo richiama il Preambolo della Dichiarazione Universale. Muovendo da essa il Pontefice ed il Grande Iman di Abu Dhabi chiedono: «ai leader del mondo, agli artefici della politica internazionale e dell’economia mondiale, di impegnarsi seriamente per diffondere la cultura della tolleranza, della convivenza e della pace; di intervenire, quanto prima possibile, per fermare lo spargimento di sangue innocente, e di porre fine alle guerre, ai conflitti, al degrado ambientale e al declino culturale e morale che il mondo attualmente vive». […] La storia afferma – prosegue il documento – che l’estremismo religioso e nazionale e l’intolleranza hanno prodotto nel mondo, sia in Occidente sia in Oriente, ciò che potrebbe essere chiamato il segnale di una «terza guerra mondiale a pezzi».
A questo punto il Documento prende di petto il tema dei conflitti generati dall’integralismo religioso e sconfessa l’uso politico delle religioni per seminare la discordia e la violenza nella famiglia umana: «Il terrorismo esecrabile che minaccia la sicurezza delle persone, sia in Oriente che in Occidente, sia a Nord che a Sud, spargendo panico, terrore e pessimismo non è dovuto alla religione – anche se i terroristi la strumentalizzano – ma è dovuto alle accumulate interpretazioni errate dei testi religiosi, alle politiche di fame, di povertà, di ingiustizia, di oppressione, di arroganza; per questo è necessario interrompere il sostegno ai movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro, di armi, di piani o giustificazioni e anche la copertura mediatica, e considerare tutto ciò come crimini internazionali che minacciano la sicurezza e la pace mondiale. Occorre condannare un tale terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni. […] La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di credo, di pensiero, di espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa Sapienza divina è l’origine da cui deriva il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi. Per questo si condanna il fatto di costringere la gente ad aderire a una certa religione o a una certa cultura, come pure di imporre uno stile di civiltà che gli altri non accettano».
Solo partendo dal principio supremo della laicità e dall’insegnamento che ci fornisce il Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, è possibile affrontare la sfida che il fondamentalismo religioso (islamico o di altre confessioni) pone alla convivenza delle differenze all’interno della nazione italiana. Al contrario sottoporre l’esercizio della libertà religiosa ad una sorta di controllo e sorveglianza governativa, invece che abbattere i muri, rafforza quel senso di esclusione che alimenta il separatismo. In questo modo viene intaccato il principio supremo della laicità dello Stato e si rende sconveniente la convivenza nella società multiculturale.
(articolo pubblicato su Volere la luna, il 4 novembre 2026 con il titolo: Vero e falso contrasto del fondamentalismo reliioso)